Aprile 2022

L’art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza.  

Nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale, l’istanza contro il debitore deve essere invece proposta entro due mesi (art. 1957, 2° comma, c.c.).

Il creditore che non attiva tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade pertanto dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore. 

Tribunale di Treviso – Sentenza del 19 aprile 2022

  • 1. Dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra XXXXX in data 16.05.2006, per violazione dell’art. 2, Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  • 2. Accerta e dichiara la decadenza di ZZZZZ S.r.l. dal diritto di pretendere l’adempimento della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra XXXXX, per avere la Banca S.p.A. omesso di proporre istanze giudiziali contro la Società debitrice principale ZZZZZ S.r.l. entro il termine previsto dall’art. 1957 cod. civ., e, per l’effetto, accerta e dichiara l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria a carico della Sig.ra XXXXX. 
  • 3. Spese compensate.

Contattaci subito per una consulenza GRATUITA !