Comprano il credito ma non il contratto

Il Giudice sospende l’esecutività del titolo per mancata prova di cessione del credito.

«Il cessionario del credito bancario deve produrre in giudizio il contratto di cessione del credito».

Dopo il Tribunale di Rovigo (www.aesseconsulenze.it), anche il Tribunale di Roma, proprio a causa della mancata prova specifica in giudizio della cessione del credito contestato, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo posto alla base della procedura esecutiva.

Sono sempre più numerosi infatti i provvedimenti, ottenuti a tutela dei debitori, che sospendono l’efficacia esecutiva del titolo posto alla base di un pignoramento, per mancanza di prova, in capo al cessionario, della cessione del credito bancario. La scuola dell’associazione e dell’esperienza funziona! Anche il Tribunale di Roma ultimamente, dopo quello di Rovigo, proprio a causa della mancata prova specifica in giudizio della cessione del credito contestato, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo posto alla base della procedura esecutiva.

Bisogna sempre, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, che venga sollevata, da parte opponente, l’eccezione del difetto di legittimazione attiva del cessionario a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione. Si è ritenuto, per costante giurisprudenza sul punto, che per dimostrare la cessione del credito, fosse sufficiente la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione, depositando infine in giudizio un estratto della Gazzetta relativa a quella cessione.

A seguito della nuova Legge sulla Cartolarizzazione e dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2018, si sono diffuse, le ordinanze di numerosi tribunali che, dando seguito a questo orientamento, hanno ritenuto non sufficiente, per provare la cessione del credito, il deposito nel fascicolo di causa, di un estratto della Gazzetta Ufficiale e questo in quanto: “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2780).

Parte della giurisprudenza di merito dunque, sulla base di questa interpretazione, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito per non aver dato prova specifica della cessione di quel preciso credito.

«In questi casi, quindi, non diamo mai nulla per scontato! Mi permetto di dire, per esperienza, che una verifica seria è obbligatoria»!

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