
Giugno 2022
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del maggio 2018, il Trib. di Rovigo ingiungeva alla Ditta Cliente il pagamento, in favore della Banca, dell’importo di € 536.829,16 (oltre interessi), e ai 4 fidejussori della Ditta, in solido fra loro e con il debitore principale, il pagamento di una somma complessiva di € 1.015.407,42.
In virtù di una cessione dalla Banca ad una SPV (Special Purpose Vehicle) che diventava titolare del credito, la stessa si costitutiva nei giudizi di merito vantando la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
La Ditta e i fidejussori eccepivano la legittimazione attiva e il difetto nella titolarità del credito in capo alla SPV, in quanto carente di prova agli atti della cessione del credito azionato, ossia del fatto che esso sia compreso fra quelli ceduti.
Il punto che diventa critico è che gli estratti di cessione pubblicati in G.U. riportano molto spesso solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (in blocco) che generalmente sono di difficile lettura, comprensione e reperibilità all’indirizzo ip nel quale dovrebbero trovarsi elencate.
Quindi se la SPV non riesce a dimostrare la titolarità del credito non risulta essere legittimata a stare in giudizio. E così è stato.
Tribunale di Rovigo – Sentenza del 20 giugno 2022
Viene accolta l’opposizione proposta dalla Ditta e dai fidejussori, con revoca del decreto ingiuntivo e con rigetto della domanda della SPV (con spese compensate), per mancanza di dimostrazione della titolarità nell’operazione di cartolarizzazione del credito.
