- 28 Maggio 2024
- Posted by: Aesse
- Categoria: Notizie

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Qual è la realtà e i rischi
La triste realtà economica che stiamo vivendo vede purtroppo molti imprenditori e altrettante famiglie in gravi difficoltà finanziarie, con proprietà immobiliari spesso soggette a procedure di esecuzione forzata finalizzate alla loro vendita all’asta giudiziaria.
Ciò comporta che un’improvvisa e repentina crisi economica – tale da ridurre drasticamente la capacità reddituale dei debitori malcapitati – rischi di fatto di dilapidare in breve tempo i sacrifici di una vita intera.
Fermo restando che i creditori hanno il pieno diritto di agire per il recupero forzoso del credito vantato, sono altrettanto legittimi i diritti del debitore al regolare svolgimento della procedura esecutiva, in conformità alle norme del codice di procedura civile ed in forza di un credito realmente dovuto.
Motivi di opposizione
Il presente breve contributo intende illustrare una rassegna di potenziali motivi di opposizione all’esecuzione immobiliare, mirati nello specifico ad interrompere o ad estinguere la procedura esecutiva, sulla base di casistiche precedentemente analizzate sia dalla giurisprudenza di merito, sia da quella della Corte di Cassazione.
È comunque essenziale precisare che tale articolo può dare solo delle linee guida che dovranno poi essere valutate attentamente da seri professionisti in relazione alle peculiarità dei casi concreti.
1) Illegittimità del credito per applicazione di interessi usurari sul contratto di mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.
2) Illegittimità e/o improcedibilità dell’esecuzione poiché non fondata su valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
3) Illegittimità dell’esecuzione poiché l’immobile è gravato da un fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. o da un “trust” o da altro atto dispositivo del patrimonio ex art. 2645 ter c.c.
4) Nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e conseguente improcedibilità della procedura esecutiva
5) Impignorabilità della prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate ex art. 52 del c.d. Decreto del fare
6) Estinzione anticipata del processo esecutivo per infruttuosità della vendita
Un’ulteriore possibilità per il debitore per bloccare l’esecuzione immobiliare: la procedura di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012