Quali conti correnti non si possono pignorare?

Debito e pignoramento conti correnti

Chi ha un debito e non lo salda, sa (o dovrebbe sapere) che rischia il pignoramento di qualche suo bene: l’auto, la casa o anche il conto corrente.

Tuttavia, la legge pone dei limiti alle azioni esecutive quando si tratta di beni senza i quali una persona non può materialmente vivere.

Non è detto, infatti, che un debitore possa mettere le mani sui soldi custoditi in banca.

In alcuni casi non si possono proprio toccare, in altri sì ma solo in parte. 

Esistono rapporti bancari non aggredibili da un creditore? 

Si può intervenire su stipendi e pensioni?

Chi può controllare cosa c’è in un conto corrente? 

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Di istinto, a chi vanta un credito e non lo vede soddisfatto viene da chiedersi quanti soldi ha sul conto corrente il debitore. È legale fare una cosa del genere?

Il creditore ha la possibilità di consultare gli archivi telematici dell’Anagrafe tributaria ma solo se ha la relativa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio. Quindi, non può dare, per così dire, un’occhiata alla situazione finanziaria di un altro cittadino se non ha un nulla osta di un giudice.

Se ha quel via libera in mano, il creditore può sapere, attraverso la consultazione di quell’archivio, il numero di rapporti bancari del debitore e la banca in cui questi tiene depositati i soldi. Verrà, però, negata l’informazione sulla quantità di denaro di cui dispone il debitore. 

La conseguenza, a questo punto, è logica: chi vuole avviare la pratica del pignoramento sa che dovrà farlo «alla cieca»: avrà la certezza che esiste un conto corrente da aggredire ma non sarà se il conto è vuoto oppure no.

C’è da fare una precisazione. Non è che sia impossibile pignorare un conto corrente in quanto tale, a meno che il conto sia in rosso: in tal caso non è aggredibile. Pertanto, se il titolare del rapporto bancario, temendo un pignoramento, preleva tutto quanto, l’azione esecutiva andrà a vuoto.

I limiti o i divieti esistono sulla natura dei soldi che contengono, cioè sulla loro provenienza. Ad esempio, non si possono pignorare i conti sui quali vengono accreditati:

  • pensioni di invalidità o assegni di accompagnamento per disabili;
  • la rendita di un’assicurazione sulla vita, che rappresenta una prestazione non pignorabile.

In altri casi, è possibile intervenire con il pignoramento di un conto corrente con alcuni limiti

Nello specifico:

  • se il conto corrente è cointestato o in comunione dei beni: è possibile aggredire solo la quota che appartiene al debitore e non la quota del cointestatario o del coniuge;
  • se sul conto viene accreditato lo stipendio o la pensione: non possono essere pignorate le somme depositate che, all’atto del pignoramento, non superano il triplo dell’assegno sociale. Le somme relative allo stipendio da lavoro dipendente o alla pensione versate successivamente all’atto di pignoramento sono aggredibili fino ad un massimo di un quinto dell’importo.

In sostanza, il debitore è tutelato fino a un certo punto se il conto corrente viene utilizzato per l’accredito di pensione o di stipendio. Attenzione, però: quanto detto finora vale per pignoramenti attuati da un privato.

Se il creditore, invece, è il Fisco, ai limiti appena citati vanno rivisti.

Nel dettaglio:

  • su stipendi fino a 2.500 euro: pignoramento massimo di un decimo;
  • su stipendi da 2.500 euro fino a 5.000 euro: pignoramento massimo un settimo;
  • su stipendi oltre 5.000 euro: pignoramento massimo un quinto

Le info sopra descritte sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti dalle eventuali modifiche normative e legislative.