Riciclaggio, direttore e banca solidali nella sanzione

(da Il Sole24 Ore)

Il direttore di banca risponde in solido col proprio istituto di credito del pagamento delle sanzioni irrogate dal ministero dell’Economia e delle Finanze per l’omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24209), ha respinto il ricorso di un direttore di filiale e dell’Unione di Banche italiane – ex Banca Carime – sanzionati per non aver segnalato operazioni sul conto corrente personale di un cliente per circa 1,2 milioni di euro nel corso di un anno e mezzo (a cavallo tra il 2003 e il 2004).

All’esito del procedimento amministrativo, partito da un verbale della Guardia di Finanza (con il quale veniva contestata la violazione dell’art. 41, Dlgs n. 231/2007), il Mef, nell’aprile del 2013, comminò solidalmente al direttore e alla Banca la sanzione amministrativa pecuniaria di 70.063 euro. 

Inoltre, sanzionò il funzionario, quale autore materiale dell’illecito, per altri 119.624 euro (nei confronti dell’Istituto bancario venne invece riconosciuta la prescrizione per le operazioni prima del 14/7/2003).

Secondo i ricorrenti, tuttavia, “mancavano anomalie di sorta nelle transazioni” operate per altro da un “facoltoso imprenditore e “correntista dal 1995”, che ogni anno movimentava 350/400.000 euro. 

La Cassazione ricorda che la Corte di Appello ha evidenziato le “peculiari circostanze, sulla base delle quali era da attendersi dal preposto bancario qualificato” il sospetto che il denaro potessero provenire dai delitti legati al riciclaggio di denaro.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, afferma la Suprema corte, “il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al ‘titolare dell’attività’, mentre il ‘responsabile della dipendenza’, cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che il suo oggetto possa provenire dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 

Risponde, pertanto, della sanzione di cui all’art. 5, comma 5, d.l. n. 143 del 1991, l’amministratore della società fiduciaria che, quale responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia omesso di inoltrare la suddetta segnalazione all’organo direttivo della banca”.

Inoltre, conclude la decisione, “l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’articolo 648-bis del codice penale, stabilita dall’art. 3, primo e secondo comma, del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.