- 24 Luglio 2025
- Posted by: Aesse
- Categoria: Notizie
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L’articolo 1834 del codice civile italiano
Disciplina il deposito di denaro presso una banca. In sintesi, stabilisce che quando si deposita del denaro in banca, quest’ultima ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirlo, sia alla scadenza del termine convenuto che a seguito di richiesta del depositante, con le modalità previste.
I punti chiave dell’articolo 1834
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Proprietà del denaro: La banca diventa proprietaria del denaro depositato, non semplicemente custode.
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Obbligo di restituzione: La banca è tenuta a restituire l’equivalente del denaro depositato, nella stessa specie monetaria, al cliente.
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Termine e modalità di restituzione: La restituzione può avvenire alla scadenza del termine pattuito nel contratto di deposito, oppure su richiesta del depositante, nel rispetto di eventuali periodi di preavviso concordati.
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Sede della banca: Salvo diverso accordo, i versamenti e i prelevamenti si effettuano presso la sede della banca dove è stato aperto il conto.
